(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Toscana  del  15
                        dicembre 2017 n. 53) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  (Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno  pubblico  alle
imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera  c),  della  legge  15
marzo 1997, n. 59); 
  Visto il parere istituzionale favorevole della Prima  Com  missione
consiliare espresso nella seduta del 15 dicembre 2016; 
  Considerato che: 
    1. Con l'entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio  2015,
n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione   economica   e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche  alla
legge regionale n. 20/2008), si e' resa necessaria una revisione  del
sistema  della  programmazione  degli  interventi  a  sostegno  delle
attivita' produttive; 
    2. In primo luogo occorre fare riferimento al  nuovo  modello  di
programmazione, stabilendo che  gli  interventi  sono  realizzati  in
conformita' al programma regionale di sviluppo (PRS)  secondo  quanto
previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) e dalla
relativa nota di aggiornamento, in modo da garantire la coerenza  tra
gli  obbiettivi  perseguiti   annualmente   dalla   Regione   e   gli
stanziamenti di bilancio; 
    3. E' opportuno ribadire, anche nel nuovo sistema,  le  finalita'
gia'  perseguite  con  la  legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  35
(Disciplina  degli  interventi  regionali  in  materia  di  attivita'
produttive    e    competitivita'    delle    imprese),    mantenendo
sostanzialmente invariata la sistematica dell'articolato; 
    4. E' necessario, pur riconfermando il sistema  degli  interventi
di sostegno alle imprese delineato dalla legge regionale n.  35/2000,
prevedere il sostegno regionale a interventi a  carattere  strategico
configurati  come  tali  sulla  base  delle  finalita'  perseguite  e
dell'entita' dei costi totali ammissibili; 
    5.   E'   necessario   aggiornare   alcune   norme   sulla   base
dell'esperienza maturata in  questi  anni;  in  particolare,  vengono
ridefiniti le procedure di revoca e il sistema sanzionatorio, al fine
di razionalizzare le modalita' operative dando certezza  ai  relativi
procedimenti amministrativi e vengono  eliminate  alcune  difformita'
terminologiche; 
    6. E' opportuno  ribadire  gli  obiettivi  di  semplificazione  e
trasparenza, confermando  l'impegno  regionale  a  promuovere  azioni
finalizzate alla  riduzione  degli  oneri  a  carico  delle  imprese,
mantenendo  le  norme  sulla  banca  dati  delle   agevolazioni,   la
semplificazione nelle  attestazioni  dei  requisiti  da  parte  delle
imprese e la modulistica standardizzata; 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali di cui  al
decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  123  (Disposizioni  per  la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59),  in  una  prospettiva  di  sviluppo  sostenibile,  disciplina
l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalita'  di
concorrere  a  consolidare,  accrescere  e  diversificare   la   base
produttiva regionale e i  livelli  di  occupazione,  con  particolare
attenzione  a  quelle  giovanile  e  femminile,  per  migliorare   la
competitivita' del  sistema  produttivo,  sostenendo  i  processi  di
innovazione  e  di  transizione  all'economia  digitale  e  favorendo
l'introduzione dei principi dell'economia circolare. 
  2. Le  finalita'  di  cui  al  comma  1  sono  perseguite,  con  la
partecipazione delle realta' istituzionali e funzionali, mediante  la
promozione e la valorizzazione: 
    a) delle risorse endogene regionali; 
    b) del sistema produttivo; 
    c) delle economie locali; 
    d) del sistema del trasferimento tecnologico. 
  3. La presente legge disciplina i principi che regolano: 
    a)  gli  interventi  di   sostegno   a   favore   delle   imprese
dell'artigianato, dell'industria, della  cooperazione,  del  turismo,
del commercio e dei servizi; 
    b)  le  azioni  a  supporto  delle  attivita'  di   trasferimento
tecnologico a favore delle imprese; 
    c)  il  sostegno  alla  realizzazione  delle  infrastrutture   di
servizio alle attivita' produttive; 
    d)  gli  interventi  strategici  di  carattere   territoriale   o
settoriale realizzati mediante accordi. 
  4. La Regione, mediante procedure e strumenti di natura  negoziale,
promuove, partecipa e  sostiene  piani  e  programmi  di  sviluppo  a
carattere territoriale o settoriale e  progetti  di  investimento  di
imprese a carattere strategico.