(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 15 dicembre 2017 n. 53) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Com missione consiliare espresso nella seduta del 15 dicembre 2016; Considerato che: 1. Con l'entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), si e' resa necessaria una revisione del sistema della programmazione degli interventi a sostegno delle attivita' produttive; 2. In primo luogo occorre fare riferimento al nuovo modello di programmazione, stabilendo che gli interventi sono realizzati in conformita' al programma regionale di sviluppo (PRS) secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) e dalla relativa nota di aggiornamento, in modo da garantire la coerenza tra gli obbiettivi perseguiti annualmente dalla Regione e gli stanziamenti di bilancio; 3. E' opportuno ribadire, anche nel nuovo sistema, le finalita' gia' perseguite con la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive e competitivita' delle imprese), mantenendo sostanzialmente invariata la sistematica dell'articolato; 4. E' necessario, pur riconfermando il sistema degli interventi di sostegno alle imprese delineato dalla legge regionale n. 35/2000, prevedere il sostegno regionale a interventi a carattere strategico configurati come tali sulla base delle finalita' perseguite e dell'entita' dei costi totali ammissibili; 5. E' necessario aggiornare alcune norme sulla base dell'esperienza maturata in questi anni; in particolare, vengono ridefiniti le procedure di revoca e il sistema sanzionatorio, al fine di razionalizzare le modalita' operative dando certezza ai relativi procedimenti amministrativi e vengono eliminate alcune difformita' terminologiche; 6. E' opportuno ribadire gli obiettivi di semplificazione e trasparenza, confermando l'impegno regionale a promuovere azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese, mantenendo le norme sulla banca dati delle agevolazioni, la semplificazione nelle attestazioni dei requisiti da parte delle imprese e la modulistica standardizzata; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), in una prospettiva di sviluppo sostenibile, disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalita' di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quelle giovanile e femminile, per migliorare la competitivita' del sistema produttivo, sostenendo i processi di innovazione e di transizione all'economia digitale e favorendo l'introduzione dei principi dell'economia circolare. 2. Le finalita' di cui al comma 1 sono perseguite, con la partecipazione delle realta' istituzionali e funzionali, mediante la promozione e la valorizzazione: a) delle risorse endogene regionali; b) del sistema produttivo; c) delle economie locali; d) del sistema del trasferimento tecnologico. 3. La presente legge disciplina i principi che regolano: a) gli interventi di sostegno a favore delle imprese dell'artigianato, dell'industria, della cooperazione, del turismo, del commercio e dei servizi; b) le azioni a supporto delle attivita' di trasferimento tecnologico a favore delle imprese; c) il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle attivita' produttive; d) gli interventi strategici di carattere territoriale o settoriale realizzati mediante accordi. 4. La Regione, mediante procedure e strumenti di natura negoziale, promuove, partecipa e sostiene piani e programmi di sviluppo a carattere territoriale o settoriale e progetti di investimento di imprese a carattere strategico.